Statuto

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STATUTO

DEL COMITATO DI QUARTIERE

“FIDENE”

 

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Articolo 1

(Natura e fine del Comitato di Quartiere)

Il Comitato di Quartiere “FIDENE”, di seguito denominato anche C.d.Q., è un organismo indipendente e democratico che rappresenta i cittadini che hanno residenza o domicilio nel Quartiere di Fidene o che in tale territorio svolgono un’attività lavorativa a carattere continuativo o sono impegnati nell’ambito di Associazioni, di Organizzazioni di Volontariato e di realtà sociali operanti nel Quartiere di Fidene.

Il C.d.Q. è costituito ed opera sulla base dell'apporto volontario dei cittadini sopra indicati, senza distinzioni ideologiche, confessionali, di razza o di sesso.

Il Comitato non ha fini di lucro, non persegue fini o interessi partitici in quanto è autonomo e indipendente da qualsiasi gruppo, movimento o associazione riconducibili, direttamente e non, a partiti politici.

La apartiticità è carattere essenziale del C.d.Q. ed è requisito imprescindibile per aderire allo stesso.

Il C.d.Q. può coordinarsi con altri Comitati o realtà associazioniste presenti nel quartiere di riferimento o nei territori ad esso limitrofi per il conseguimento di interessi e finalità comuni.

Il C.d.Q. ha come fine l'affermazione dei valori della solidarietà sociale e la promozione dei diritti civili ed è suo compito rilevare ed affrontare le problematiche riguardanti il Quartiere per migliorare la qualità della vita e difendere gli interessi dei suoi abitanti o di quanti in esso svolgano la propria attività lavorativa e/o imprenditoriale, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

 

Articolo 2

(Sede)

La sede del Comitato di Quartiere è in Roma, alla Via Pratovecchio n. 10. presso il Circolo ENAL.

L'ubicazione della sede potrà essere trasferita, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 3

(Finalità del Comitato di Quartiere)

Il Comitato di Quartiere “FIDENE” è espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano, a qualsiasi titolo, sul suo territorio.

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere “FIDENE” si propone, se del caso anche con azioni giudiziarie, di:

promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;

promuovere tutte le iniziative volte alla prevenzione e al superamento di situazioni di emarginazione e di svantaggio, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione residente quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, anziani, disoccupati, svantaggiati, emarginati, non abienti;

prestare particolare attenzione alle istanze dei giovani e delle donne;

promuovere d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive e/o di piazza;

informare la cittadinanza mediante la pubblicazione di un sito internet e di un giornale di quartiere, nonché con la diffusione di volantini ed altri mezzi idonei a tale scopo;

stipulare contratti o convenzioni con pubbliche istituzioni, con enti pubblici e/o privati, con associazioni di professionisti o singoli professionisti per la realizzazione di tutte le attività e finalità di cui al presente articolo.

 

Articolo 4

(Soci: fondatori, Sostenitori, Aderenti)

Il Comitato è costituito su iniziativa del Comitato Promotore, composto dai soci fondatori i quali sottoscrivono il presente Statuto e contribuisce ai costi di costituzione iniziale del Comitato, salvo rimborso da deliberarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Fanno parte del Comitato i Soci Sostenitori che hanno avallato la costituzione del Comitato stesso riunendosi su iniziativa del Comitato Promotore al quale hanno demandato la formale costituzione del C.d.Q..

Al Comitato possono successivamente aderire coloro che richiedano l’adesione.

Possono far parte come Soci del C.d.Q. i cittadini di cui al comma 1 dell’art. 1, che abbiano compiuto almeno sedici anni di età, che richiedano di aderirvi, sottoscrivendo lo Statuto e versando la quota contributiva dell’importo stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I Soci non potranno vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà del Comitato.

La richiesta di adesione viene sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo, che è tenuto a darvi corso, salvo comprovate e motivate ragioni di rifiuto. Costituisce giusta causa di rigetto della domanda l’appartenenza del richiedente a forme associative, anche politiche, contrastanti con la natura neutrale ed indipendente del C.d.Q.

Ogni aderente si impegna personalmente a favorire la partecipazione di altre persone al C.d.Q.

L’aderente al Comitato decade per recesso volontario, per decesso o per esclusione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’aderente gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Costituiscono giusta causa di esclusione: a) mancato pagamento della quota sociale e/o di quella straordinaria eventualmente deliberata, trascorsi trenta giorni dal sollecito di pagamento; b) mancata osservanza dei doveri di cui al successivo art. 6 ed in ogni caso comportamenti contrastanti le regole, l’onore e la rispettabilità del Comitato e che, comunque, ne possano arrecare pregiudizio.

 

Articolo 5

(Formalità per l’ammissione a socio)

Per l’ammissione in qualità di Socio è richiesta la presentazione di una domanda scritta indirizzata al Presidente del C.d.Q. contenente:

dati anagrafici;

dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle regole interne adottate dall’organo deliberativo;

estremi del pagamento della quota sociale.

Il Presidente, in caso di accoglimento della domanda di ammissione, provvede all’iscrizione del nuovo socio nel libro degli associati.

 

Articolo 6

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività del C.d.Q..

I Soci, iscritti da almeno trenta giorni precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea Generale e che siano in regola con il pagamento delle quote associative, hanno pieno diritto a parteciparvi, esprimendo il proprio parere e voto sugli argomenti all’ordine del giorno. Ciascun socio potrà essere portatore di non più di due deleghe.

I Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; sono tenuti, altresì, a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie, a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del Comitato e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa annua e, su base volontaria, delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

(Organi del Comitato)

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- il Vice-Presidente

- il Tesoriere

- l’Assemblea Generale

Tutte le cariche nell’ambito degli organismi del Comitato sono di servizio e non danno diritto a compensi di natura materiale o immateriale.

 

Articolo 8

(Consiglio Direttivo)

Il Comitato è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo che è nominato la prima volta dai Fondatori e successivamente eletto dagli iscritti riuniti in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere, si compone di un numero minimo di 3 ed un massimo di 15 membri che durano in carica tre anni, trascorsi i quali, entro 15 giorni, deve fissare la data di nuove elezioni da tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione alla cittadinanza, con mezzi idonei, della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.

Il Consiglio Direttivo indica al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed attribuisce le ulteriori cariche, di Tesoriere e Consiglieri delegati ad affari particolari, sentite e valutate le disponibilità, le competenze dei vari componenti del Direttivo stesso. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi, salva la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato se la rielezione è ratificata dai due terzi degli aderenti riuniti in assemblea.

Le cariche sociali sono incompatibili con qualsiasi altra carica istituzionale e assolutamente gratuite.

La qualità di Consigliere comporta l’osservanza degli obblighi fissati dal presente Statuto e la partecipazione alle iniziative promosse dal Comitato.

La qualifica di Consigliere si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere affiancato dai cittadini esperti in tematiche specifiche i quali andranno a costituire apposite Commissioni.

 

Articolo 9

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri circa l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e delibera su:

le attività da svolgere e i programmi da realizzare. A tal fine può decidere la costituzione di Commissioni di lavoro, formate e/o affiancate da esperti, su vari temi e progetti ed affidare alle stesse specifici incarichi;

le richieste di adesione;

l’esclusione degli aderenti;

la sostituzione per cooptazione dei consiglieri dimissionari o esclusi, ovvero la sfiducia, con decadimento del mandato, del Presidente, Vice Presidente e Tesoriere per comportamenti non conformi allo Statuto ed al mandato conferito;

l’indicazione delle cariche e qualifiche interne al Consiglio Direttivo;

l’amministrazione del patrimonio, che comprende, tra gli altri, il compito di stabilire la quota associativa annuale, di approvare le fonti di finanziamento, i rendiconti annuali ed il reimpiego del residuo attivo, nonché quello di approvare le eventuali spese straordinarie compresi i rimborsi per il conferimento di incarichi particolari;

il trasferimento della sede del Comitato di Quartiere;

l’istituzione del giornale e/o del sito internet del C.d.Q;

indire le elezioni per il proprio rinnovo, stabilendo date e relative modalità;

la modifica del presente Statuto;

promuovere azioni giudiziarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta ogni due mesi presso la sede del Comitato o altrove, dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Delibera a maggioranza semplice dei membri presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delibera con il voto dei due terzi dei suoi componenti in materia di modifiche statutarie. Ogni componente è tenuto a presentare idee e proposte nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo si attengono alle decisioni prese in Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di convocare l’Assemblea Generale per la liquidazione del patrimonio in caso di scioglimento del Comitato qualora questo abbia esaurito gli scopi della sua costituzione e sia stato deliberato dai due terzi dei consiglieri.

 

Articolo 10

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato che rappresenta in tutte le sedi amministrative ed istituzionali, in tutte le manifestazioni e davanti a tutti i soggetti pubblici e privati. Ha, altresì, la rappresentanza processuale del Comitato e, a tal fine può rilasciare procure per iniziative contenziose e per l'assistenza ed il patrocinio del Comitato avanti ad altri organi giurisdizionali

Il Presidente appone la sua firma a tutti gli atti ufficiali del Comitato ed esegue le disposizioni e gli indirizzi adottati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e può essere revocato in ogni momento dallo stesso Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale. Adotta in via di assoluta urgenza e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari ed indifferibili per il raggiungimento degli scopi sociali. Disbriga le questioni di ordinaria amministrazione, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza, custodisci tutti gli atti e i documenti riguardanti il C.d.Q., salvo quanto di competenza degli altri organi. Riscuote le quote di iscrizione annuale e di quelle di volta in volta deliberate dal Consiglio per coprire le spese di gestione e di attuazione del programma associativo.

 

Articolo 11

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Vice Presidente può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite dal Presidente.

 

Articolo 12

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene e ne cura la contabilità, custodisce i relativi registri, presenta periodicamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13

(Assemblea Generale dei Soci)

Almeno una volta l’anno si svolge una Assemblea Generale di tutti gli aderenti al Comitato, con lo scopo di prendere conoscenza dell’attività svolta, definire le linee di lavoro ed approvare il bilancio.

L’Assemblea Generale, quale organo di indirizzo generale e consultivo, può essere convocato ogniqualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di ordine generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni su idee e progetti.

L’Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo degli aderenti. Ogni aderente è libero di portare idee e proposte.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in collaborazione con un segretario all’uopo designato.

Le deliberazioni sono validamente prese quando si raggiunge il voto favorevole della maggioranza semplice degli aderenti presenti e vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea assume le decisioni con votazione per alzata di mano e, qualora ritenuto opportuno dalla stessa Assemblea, con voto segreto

L’Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo, salvo la prima costituzione di tale organo che resta affidata ai Fondatori.

L’Assemblea decide sulla devoluzione ai fini sociali del patrimonio residuo del disciolto Comitato di Quartiere.

Dello svolgimento dell'Assemblea generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Presidente.

 

Articolo 14

(Finanziamento)

Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti ed eventuali utili derivanti dalla pubblicazione del giornale e/o del sito internet del Comitato.

Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi necessari alle attività del Comitato di Quartiere.

 

Articolo 15

(Informazioni sullo Statuto)

Copie del presente statuto e di eventuali modifiche devono essere inviata al Sindaco di Roma e al Presidente del III Municipio. La conoscenza dello Statuto deve inoltre essere promossa tra la cittadinanza del Quartiere.

 

Articolo 16

(Modifica dello Statuto)

Le modifiche al presente Statuto sono ammesse quando lo richieda e approvi almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo .

 

Articolo 17

(Durata e scioglimento)

La durata del Comitato è a tempo indeterminato. Lo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberato con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri.

In caso di scioglimento o di estinzione del Comitato per qualsiasi causa, dopo il pagamento delle passività ogni residua risorsa verrà devoluta a fini di utilità sociale individuati dall’Assemblea Generale determinando la liquidazione del patrimonio.

 

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (riservatezza dati personali) tutti i soci autorizzano il trattamento dei propri dati personali per per il conseguimento degli scopi sociali del Comitato.

 

Articolo 19

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile, alla Deliberazione n. 57 del 2 marzo 2008 (Regolamento delle Partecipazioni del Comune di Roma) nonché alle norme di legge e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano.